a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 105 ultimo aggiornamento all'atto: 12/06/2026 --> Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonchè in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. (23G00118) note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/2023 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137 (in G.U. 09/10/2023, n. 236). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/06/2026) (GU n.186 del 10-08-2023) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I Disposizioni in materia di processo penale 1orig. 2agg.3 agg.2 agg.1 orig. 2 bis Capo II Disposizioni in materia di processo civile 3agg.1 orig. Capo III Disposizioni in materia di personale di magistratura e del ministero della giustizia 4orig. 5orig. 5 bis Capo IV ((Disposizioni concernenti reati in materia ambientale e altre disposizioni in materia di sanzioni penali e responsabilità delle persone giuridiche)) 6orig. 6 bis 6 ter Capo V Disposizioni per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche 7orig. 8orig. Capo VI Disposizioni in materia di isolamento, autosorveglianza e monitoraggio della situazione epidemiologica 9orig. Capo VII Disposizioni in materia di cultura 10agg.1 orig. Capo VIII Disposizioni per l'efficienza della pubblica amministrazione 11agg.1 orig. Capo IX Disposizioni finanziarie e finali 12orig. 13 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 10-10-2023 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni in materia di processo penale per consentire il suo efficace svolgimento rispetto ad alcune tipologie delittuose e per rendere efficiente e sicura l'attività di intercettazione; Considerate, a tal fine, le esigenze - emerse nella più recente esperienza giudiziaria e segnalate anche dalla procura nazionale antimafia e antiterrorismo e da numerose procure della Repubblica - di garantire i più alti standard di capacità investigativa rispetto a fattispecie di reato di particolare gravità e, nel contempo, di assicurare elevati ed uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite dagli uffici del pubblico ministero; Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di garantire un più celere svolgimento dei procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nel rispetto compiuto dei diritti; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni sui corsi di formazione per il personale di magistratura che aspira ad incarichi direttivi e semi-direttivi, al fine di risolvere i problemi logistici e applicativi creati dalla normativa vigente a carico della Scuola superiore della magistratura; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere una disciplina transitoria sul conferimento degli incarichi superiori dirigenziali dei ruoli dell'esecuzione penale esterna e degli istituti di pena minorili per garantire la copertura delle posizioni per le quali è richiesta la qualifica dirigenziale superiore in assenza di personale in servizio avente la necessaria anzianità; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consolidare e rafforzare il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi, in ragione della recente recrudescenza di episodi gravi e allarmanti; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere specifici interventi volti al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche; Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di abolire gli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e di modificare la disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dal virus SARS-CoV-2; Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di rivedere l'assetto organizzativo del Ministero della cultura e di dettare disposizioni urgenti per la cultura; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di dettare misure per garantire l'efficienza della Pubblica Amministrazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2023; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della giustizia, della salute, della cultura, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni in materia di intercettazioni 1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdecies e 630 del codice penale, ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. (( 2-bis. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, la parola: "indica" è sostituita dalle seguenti: "espone con autonoma valutazione" e dopo la parola: "necessaria" sono inserite le seguenti: ", in concreto,". 2-ter. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta l'espressa dicitura: 'La conversazione omessa non è utile alle indaginì"; b) al comma 2-bis, le parole: "affinchè nei verbali" sono sostituite dalle seguenti: "affinchè i verbali siano redatti in conformità a quanto previsto dal comma 2 e negli stessi" e le parole: "dati personali definiti sensibili dalla legge" sono sostituite dalle seguenti: "fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori". 2-quater. All'articolo 270, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: "e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1" sono soppresse. 2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)) articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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