Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 20 febbraio 1956, n. 106 Fissazione dei termini per la presentazione delle domande di liquidazione delle indennità previste dalla legge 11 gennaio 1943, n. 47, e dal regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, modificato con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1039, nonchè fissazione del termine per la presentazione del rendiconto di chiusura della gestione del fondo previsto dall'art. 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47. (GU n.63 del 15-03-1956) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 30-3-1956 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I marittimi militarizzati, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47, possono presentare domanda all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, per la liquidazione, relativamente al periodo dal 1 marzo 1943 al 15 aprile 1946, dell'indennità mensile di cui agli articoli 1 e 2 della legge predetta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.