alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 106 ultimo aggiornamento all'atto: 02/07/1963 --> Norme sul trattamento economico e normative dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'attività lattierocasearia. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/1963) (GU n.69 del 18-03-1961 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. Allegati Allegato Allegatoorig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 3-7-1963 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 9 dicembre 1957, e relative tabelle, per i lavoratori addetti alle aziende esercenti l'attività lattiero-casearia, stipulato tra l'Associazione italiana Lattiero-Casearia, con l'assistenza della Confederazione Generale della Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Unitaria Prodotti Industrie Alimentari, l'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Alimentazione; Visto l'accordo per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell'industria alimentare e per l'attribuzione della qualifica impiegatizia, allegato al predetto contratto; Visto l'art. 8 del concordato interconfederale 6 dicembre 1945, relativo al lavoro a cottimo, allegato al contratto predetto; Visto l'accordo 21 novembre 1949, aggiuntivo al contratto nazionale normativo 12 marzo 1949, da valere per gli operai addetti alla salagione e stagionatura del formaggio pecorino, stipulato tra l'Associazione italiana Lattiero-Casearia, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari; al quale ha aderito, in data 1 settembre 1950, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 56 del 18 marzo 1960, degli atti sopraindicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 9 dicembre 1957 e l'accordo aggiuntivo 21 novembre 1949, relativi ai lavoratori addetti alle imprese lattiero-casearie ed agli operai addetti alla salagione e alla stagionatura del formaggio pecorino, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, nonché alle clausole, richiamate dal contratto 9 dicembre 1957 ed allo stesso allegate, degli atti indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'attività lattiero-casearia.(
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.