LEGGE 18 marzo 1989, n. 106 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric
erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 18 marzo 1989, n. 106 Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero. note: Entrata in vigore della legge: 12/4/1989 (GU n.72 del 28-03-1989) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 12-4-1989 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1
- L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è l'ente che ha il compito di promuovere, agevolare e sviluppare, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese e dei consorzi e raggruppamenti tra le stesse costituiti, il commercio italiano con l'estero. L'Istituto svolge la propria attività, improntata a criteri di efficienza ed economicità, sulla base di programmi approvati dal Ministro del commercio con l'estero e di sue direttive. Nei limiti stabiliti dalla presente legge e dallo statuto, l'Istituto ha autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero.
- Il Ministro del commercio con l'estero vigila che l'attività dell'Istituto sia volta, nel rispetto delle direttive impartite, al raggiungimento degli obiettivi programmati; approva, di concerto con il Ministro del tesoro, le delibere del consiglio di amministrazione relative al bilancio preventivo e consuntivo dell'Istituto; approva le delibere del consiglio di amministrazione indicate dalla presente legge o dallo statuto. L'Istituto trasmette annualmente al Ministro vigilante, unitamente al bilancio consuntivo, una relazione sull'attività svolta nell'esercizio scaduto, con particolare riferimento ai risultati conseguiti, in rapporto ai costi sostenuti, e allo stato di attuazione dei programmi. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi