erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 25 marzo 1982, n. 107 Ulteriori modifiche alla legge 26 luglio 1974, n. 343, recante norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero. (GU n.88 del 31-03-1982) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 15-4-1982 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico I limiti di congrua previsti dalla legge 26 luglio 1974, n. 343, sono aumentati di un ammontare pari all'indennità integrativa spettante ai beneficiari ai sensi dell'articolo 45 della legge medesima. L'aumento decorre dalla data di revisione dei redditi beneficiari. Con decorrenza dalla revisione predetta e per effetto dell'aumento dei limiti disposto dal comma precedente, l'indennità integrativa è soppressa e l'importo relativo è contestualmente assorbito nella liquidazione del nuovo assegno, ove spettante. I limiti di congrua, determinati ai sensi del precedente primo comma, sono soggetti a rivalutazione biennale disposta con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro, al fine di adeguare i limiti stessi al tasso di incremento fatto registrare dall'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT. L'assegno da corrispondere ai singoli titolari è adeguato ai limiti di congrua così determinati. La rivalutazione dell'assegno di cui al comma che precede non opera nei confronti di coloro che percepiscono a qualsiasi titolo l'indennità integrativa in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, salvo la rinunzia a detta indennità. Fino alla revisione dei redditi beneficiari, si applicano le disposizioni della legge 26 luglio 1974, n. 343. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai supplementi di congrua concessi dopo il 1 gennaio 1982. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 marzo 1982 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI SPADOLINI - ROGNONI - ANDREATTA - FORMICA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: DARIDA nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.