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LEGGE 3 aprile 1974, n. 108 - Normattiva

LEGGE 3 aprile 1974, n. 108 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 3 aprile 1974, n. 108 ultimo aggiornamento all'atto: 16/08/1978 --> Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/1978) (GU n.108 del 26-04-1974) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3orig. 4agg.1 orig. 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-5-1976 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo del codice di procedura penale, udito il parere di una commissione composta da dodici deputati e dodici senatori nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee; da quattro magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura, di cui tre rispettivamente in servizio, quali giudicanti o requirenti, presso la Corte di cassazione, la corte d'appello, il tribunale ed uno in servizio presso la pretura; da quattro professori ordinari di diritto penale o di diritto processuale, e uno di diritto costituzionale, designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; da quattro avvocati designati dal Consiglio nazionale forense; da due membri designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali uno appartenente alla giustizia militare, di grado equiparato a consigliere di cassazione, ed uno appartenente all'Avvocatura dello Stato, di qualifica non inferiore a sostituto avvocato dello Stato; da quattro membri designati dal Ministro per la grazia e giustizia. La commissione collabora con il Governo nella emanazione del nuovo testo del codice di procedura penale, esprimendo parere sul complesso degli articoli relativi ad ogni singolo istituto e da ultimo sul testo completo. I membri non parlamentari della commissione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia. La commissione è assistita da una segreteria costituita e nominata dal Ministro per la grazia e giustizia. (

(1)) --------------- AGGIORNAMENTO
(1)La L. 5 maggio 1976, n. 199 ha disposto (con l'art. 1) che il termine stabilito dall'art. 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108, contenente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, è prorogato di un anno. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (8)

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