LEGGE 17 aprile 1986, n. 109 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri
cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 17 aprile 1986, n. 109 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi. (GU n.90 del 18-04-1986) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 18-4-1986 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1
- Il decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a L. 77.053 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi"; al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a L. 56.584 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi"; al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: "Dal 14 marzo 1986 si applica l'ulteriore aumento a L. 7.705,30 per ettolitro, alla medesima temperatura e relativamente alla stessa eccedenza"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "3-bis. Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 11.250 a L. 14.433 e da L. 12.906 a L. 16.089 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi. 3-ter. Le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d) della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da L. 4.614 a L. 5.567, da L. 5.337 a L. 6.480 e da L. 14.733 a L. 18.355 per quintale". AVVERTENZA: Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 29 aprile
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