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DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1981, n. 11 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1981, n. 11 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc

a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1981, n. 11 ultimo aggiornamento all'atto: 01/04/1981 --> Adeguamento di talune procedure ed agevolazioni in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1981, n. 104 (in G.U. 01/04/1981, n.90). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/1981) (GU n.30 del 31-01-1981) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 2-4-1981 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare talune procedure ed agevolazioni in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 gennaio 1981; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e delle poste e delle telecomunicazioni; EMANA il seguente decreto: I termini ricadenti nel periodo compreso tra il 30 dicembre 1980 ed il 30 aprile 1981, fissati o prorogati con il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1980, n. 874, e con il decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1980, n. 875, sono differiti di un mese. Il settimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1980, n. 874, è sostituito dal seguente: "Il termine del 31 gennaio 1981, di cui ai precedenti commi primo, secondo e quarto, è ulteriormente differito al 30 giugno 1981 nei riguardi dei soli soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni danneggiati". Le proroghe di cui al presente articolo non si applicano ai termini processuali. ((Le parole "prorogato" e "proroga" di cui al nono comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "sospeso" e "sospensione".)) articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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