i di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 1999, n. 11 ultimo aggiornamento all'atto: 23/12/2009 --> Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997. note: Entrata in vigore del decreto: 28-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2009) (GU n.22 del 28-01-1999) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 4 5orig. 6 7 8 9 10 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 29-1-1999 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, a decorrere dal 1 gennaio 1999, demanda alle regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali, prevedendo, altresì, che le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle stesse tasse automobilistiche; Visto l'articolo 17, comma 11, della stessa legge n. 449 del 1997, che attribuisce ai tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche; Visto l'articolo 17, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per disciplinare in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le regioni; Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, concernente "Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali"; Visti gli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293; Visto l'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303, relativa alla disciplina del pagamento dei generi di monopolio; Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del 12 giugno 1963, concernente "Modalità per la prestazione della cauzione dovuta dai rivenditori di generi di monopolio per ottenere una dilazione al pagamento dei generi prelevati"; Visto l'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 14 dicembre 1998; Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso con nota n. 9530 del 10 dicembre 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998; Ritenuto che la riduzione della cauzione ad un ventesimo prevista dall'articolo 1, comma 5, si giustifica in considerazione del fatto che la garanzia è prestata in forma collettiva, e che pertanto in tal senso si deve ritenere superata l'osservazione proposta sul punto dal Consiglio di Stato; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Instaurazione del rapporto e garanzie 1. Il tabaccaio che intende riscuotere le tasse automobilistiche presenta, anche per il tramite delle associazioni di categoria, apposita istanza alla regione o alla provincia autonoma per la quale intende svolgere il relativo servizio. Per le regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, l'istanza è presentata al Ministero delle finanze. 2. Nell'istanza sono indicati:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.