rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 6 marzo 1987, n. 110 Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per l'utilizzazione del porto di Trieste, firmato a Trieste il 4 ottobre 1985, con scambio di lettere effettuato a Trieste in pari data. (GU n.70 del 25-03-1987 - Suppl. Ordinario n. 38) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Allegati Accordo art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 art. 6 art. 7 art. 8 Testo Lettere Testo Lettere Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 26-3-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la utilizzazione del porto di Trieste, firmato a Trieste il 4 ottobre 1985, con scambio di lettere effettuato a Trieste in pari data. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.