di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 1988, n. 110 Nuovi limiti di operatività per la commissione tecnico-giuridica del Consiglio nazionale delle ricerche. note: Entrata in vigore del decreto: 10/4/1988 (GU n.83 del 09-04-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 10-4-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283, nel testo di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 360; Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48; Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70; Visto il regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 1967 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 13 giugno 1967) e 30 ottobre 1974 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 19 novembre 1974), con i quali è stato approvato e modificato il regolamento concernente le norme per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio nazionale delle ricerche; Visto l'art. 48, ultimo comma, del regolamento appena richiamato, in base al quale i contratti dell'ente, superiori ad un certo importo, sono soggetti al parere preventivo di un'apposita commissione tecnico-giuridica nominata dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche; Considerato che tale disposizione costituisce una positiva, specifica integrazione delle norme recate dal regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696; Viste le deliberazioni n. 648 in data 23 luglio 1987 e n. 634 in data 30 luglio 1987, adottate nell'ordine dal consiglio di presidenza e dalla giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche con le quali si propone di elevare gli attuali limiti di operatività della commissione tecnico-giuridica; Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 21 gennaio 1988; Decreta: Art. 1 È approvata l'elevazione dei limiti di somma per l'operatività della commissione tecnico-giuridica del Consiglio nazionale delle ricerche deliberata dagli organi direttivi dello stesso Consiglio come indicato nelle premesse. Restano conseguentemente sottoposti al parere preventivo della predetta commissione i contratti di importo superiore: a L. 500.000.000, quando si tratti di aggiudicazioni per asta pubblica, licitazione privata e appalto concorso; a L. 250.000.000, nel caso di aggiudicazione a mezzo di trattativa privata. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 2 marzo 1963, n. 283, reca norme per organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia. Il richiamo riguarda, in particolare, il primo comma dell'art. 5, il cui testo è il seguente: "Le norme per il funzionamento degli organi del Consiglio nazionale delle ricerche, previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 1› marzo 1945, n. 82, quelle per l'istituzione e per il funzionamento di istituti, laboratori ed altri organi di ricerca propri dello stesso Consiglio, nonché tutte le altre norme occorrenti per il funzionamento del Consiglio medesimo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono stabilite con regolamenti interni deliberati dal consiglio di presidenza del Consiglio stesso". - La legge 8 luglio 1986, n. 360, reca modificazioni alla detta legge n. 283/
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.