← Italia

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 110 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 110 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’att

o clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 110 ultimo aggiornamento all'atto: 11/03/2021 --> Attuazione della direttiva n. 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana. note: Entrata in vigore del decreto : 3/3/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2021) (GU n.39 del 17-02-1992 - Suppl. Ordinario n. 31) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10orig. 11 12 13 14 15orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 3-3-1992 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 50 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/108/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1991; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina la produzione, la distribuzione e la vendita degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana. 2. I gelati non sono considerati alimenti surgelati. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.