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LEGGE 25 febbraio 1971, n. 111 - Normattiva

LEGGE 25 febbraio 1971, n. 111 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 25 febbraio 1971, n. 111 ultimo aggiornamento all'atto: 08/05/2010 --> Costruzione di nuovi aeroporti di Firenze, Napoli e della Sicilia sud-occidentale (Agrigento), completamento del nuovo aeroporto civile di Olbia - Costa Smeralda - e completamento, ai fini dell'attività aerea civile, di taluni aeroporti militari aperti al traffico aereo civile. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010) (GU n.80 del 31-03-1971) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2orig. 3 4 5orig. 6 7orig. 8 9 10 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 15-4-1971 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È autorizzata la spesa di lire 35 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, di cui:

  1. a)lire 20 miliardi per la costruzione dei nuovi aeroporti di Napoli, della Sicilia sud-occidentale (Agrigento) e di Firenze;
  2. b)lire 15 miliardi per il completamento, ai fini dell'attività aerea civile, di aeroporti militari aperti al traffico aereo civile e per il completamento del nuovo aeroporto civile di Olbia-Costa Smeralda. Le somme predette saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, in ragione di lire 3.000 milioni nel 1971, lire 6000 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1972 al 1975, lire 5.000 milioni nel 1976 e lire 3.000 milioni nel 1977. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati secondo un programma approvato dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il Ministro per i lavori pubblici per quanto attiene all'ubicazione delle aree da destinare all'esecuzione delle opere programmate, e sentita una commissione parlamentare composta da 10 deputati e 10 senatori nominati dai Presidenti delle due Camere. Per la definizione del programma le regioni possono formulare proposte non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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