erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 29 marzo 1985, n. 113 ultimo aggiornamento all'atto: 20/05/2022 --> Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022) (GU n.82 del 05-04-1985) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2agg.1 orig. 3agg.1 orig. 4orig. 5orig. 6agg.1 orig. 7orig. 8 9agg.1 orig. 10agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 11 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 24-9-2015 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Albo professionale 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151)) . 2. Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti. 3. ((Nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge)) vengono iscritti i privi della vista, abilitati alla funzione di centralinista telefonico secondo le norme previste dal successivo articolo 2. L'iscrizione ((nell'elenco)) è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.