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LEGGE 29 marzo 1985, n. 113 - Normattiva

LEGGE 29 marzo 1985, n. 113 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 29 marzo 1985, n. 113 ultimo aggiornamento all'atto: 20/05/2022 --> Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022) (GU n.82 del 05-04-1985) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2agg.1 orig. 3agg.1 orig. 4orig. 5orig. 6agg.1 orig. 7orig. 8 9agg.1 orig. 10agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 11 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 24-9-2015 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Albo professionale 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151)) . 2. Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti. 3. ((Nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge)) vengono iscritti i privi della vista, abilitati alla funzione di centralinista telefonico secondo le norme previste dal successivo articolo 2. L'iscrizione ((nell'elenco)) è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:

  1. a)diploma di centralinista telefonico;
  2. b)certificato, rilasciato dall'unità sanitaria locale del luogo di residenza del non vedente o del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, da cui risulti che il richiedente è privo della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti, e che è esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento della funzione di centralinista telefonico. 4. In deroga a quanto previsto nel comma precedente i privi della vista possono essere iscritti ((nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge)) su presentazione di domanda, ((...)) , alla quale devono essere allegati il certificato di cui alla lettera
  3. b)del predetto comma ed una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge mansioni di centralinista da almeno sei mesi. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (3)

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