LEGGE 4 marzo 1964, n. 114 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Rice
rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 4 marzo 1964, n. 114 Potenziamento dell'organizzazione turistica nazionale. (GU n.76 del 25-03-1964) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 9-4-1964 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore:
- a)degli Enti provinciali per il turismo previsto dall'articolo 10 della legge 4 marzo 1958, n. 1774, modificata con legge 31 dicembre 1901, n. 1144, è elevato da lire 3.500 milioni a lire 4.300 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; a lire 5.100 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65, ed a lire 5.900 milioni dall'esercizio finanziario 1965-66;
- b)dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 705, modificata con legge 31 dicembre 1961, n. 1444, è elevato da lire 1.355 milioni a lire 1.575 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; a lire 1.795 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 ed a lire 2.015 milioni dall'esercizio finanziario 1965-1966;
- c)di Enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico, previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 702, modificata con legge 31 dicembre 1961, n. 1444, e con legge 23 giugno 1961, n. 520, è elevato da lire 120 milioni a lire 720 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, a lire 1.020 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 ed a lire 1.310 milioni, dall'esercizio finanziario 1965-66;
- d)di Enti che, senza scopo di lucro, svolgano attività diretta ad incrementare il movimento dei forestieri od il turismo sociale o giovanile, previsto dall'articolo 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174, modificata con legge 31 dicembre 1961, n. 1444, è elevato da lire 150 milioni a lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; a lire 450 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 ed a lire 000 milioni dall'esercizio finanziario 1965-66. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi