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DECRETO-LEGGE 3 aprile 1985, n. 114 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 3 aprile 1985, n. 114 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca

qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 3 aprile 1985, n. 114 ultimo aggiornamento all'atto: 30/06/1986 --> Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 1985, n. 211 (in G.U. 31/05/1985, n.127). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/1986) (GU n.82 del 05-04-1985) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2agg.2 agg.1 orig. 3agg.2 agg.1 orig. 4agg.2 agg.1 orig. 4 bis 5orig. 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 5-4-1985 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in favore della popolazione di Zafferana Etnea colpita dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984 e di provvedere alla proroga di taluni termini in materia di calamità naturali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1985; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e delle finanze; EMANA il seguente decreto: Art. 1

  1. Per la realizzazione degli interventi di ricostruzione dell'edilizia pubblica e privata nel comune di Zafferana Etnea colpito dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984, non compresi nelle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si applica la disciplina prevista dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.
  2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può con proprie ordinanze derogare ai termini, alle procedure, alle modalità di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, sono estese all'anno 1985 anche per far fronte, con le disponibilità del Fondo per la protezione civile, alle esigenze del comune di Zafferana Etnea e degli altri comuni della Sicilia orientale ivi compresi il comune di Acireale colpito dal terremoto del giugno 1984 e quelli colpiti dall'alluvione del novembre
  4. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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