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DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 114 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 114 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto

clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 114 ultimo aggiornamento all'atto: 30/12/2023 --> Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. note: Entrata in vigore della legge: 9-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023) (GU n.95 del 24-04-1998 - Suppl. Ordinario n. 80) visualizza atto intero nascondi Articoli Titolo I Principi generali 1 2 3 4 Titolo II Requisiti per l'eserciziodell'attività commerciale 5agg.2 agg.1 orig. Titolo III Esercizio dell'attività di vendita al dettagliosulle aree private in sede fissa 6agg.1 orig. 7agg.1 orig. 8 9 10 Titolo IV Orari di vendita 11 12 13 Titolo V Offerta di vendita 14 15orig. Titolo VI Forme speciali di vendita al dettaglio 16agg.1 orig. 17agg.1 orig. 18agg.2 agg.1 orig. 19agg.2 agg.1 orig. 20 21 Titolo VII Sanzioni 22orig. Titolo VIII Organismi associativi 23 24agg.2 agg.1 orig. Titolo IX Disposizioni transitorie e finali 25agg.1 orig. 26agg.1 orig. Titolo X Commercio al dettaglio su aree pubbliche 27 28agg.3 agg.2 agg.1 orig. 29agg.1 orig. 30 Titolo XI Inadempienza delle regioni 31 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 9-5-1998 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 4, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, il quale prevede che sia anche riordinata la disciplina delle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione, al fine di promuovere la competitività delle imprese nel mercato globale e la razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1998; Visto il parere della Commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997; Visto il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali; Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto e finalità 1. Il presente decreto stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale. 2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione 3. La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalità:

  1. a)la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
  2. b)la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
  3. c)l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
  4. d)il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
  5. e)la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge n. 59 del 15 marzo 1997, è il seguente: "4. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 il Governo provvede anche a:
  6. a)-
  7. b)(Omissis);
  8. c)ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente art., al comma l dell'art. 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività, economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione: per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica". - Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 59/1997 è il seguente: "Art. 5. - 1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari. 2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari. 3. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere. 4. La Commissione:
  9. a)esprime i pareri previsti dalla presente legge;
  10. b)verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere". - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Statocittà ed autonomie locali", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997. - Il testo dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 è il seguente: "Art. 22 (Attività consultiva). - 1. L'Autorità può esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere il parere dell'Autorità sulle iniziative legislative o regolamentari che abbiano direttamente per effetto:
  11. a)di sottomettere l'esercizio di una attività o l'accesso ad un mercato a restrizioni quantitative;
  12. b)di stabilire diritti esclusivi in certe aree;
  13. c)di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (62)

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