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LEGGE 10 febbraio 1953, n. 116 - Normattiva

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 116 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 10 febbraio 1953, n. 116 ultimo aggiornamento all'atto: 14/12/2009 --> Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 836, concernente elargizione a favore delle famiglie di funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle Forze armate di polizia, vittime del dovere. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009) (GU n.69 del 24-03-1953) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-4-1953 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 836, è ratificato con le seguenti modificazioni: Articolo unico. - È sostituito dal seguente: "La misura delle elargizioni previste dall'art. 14 del regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, sostituito con l'articolo unico della legge 22 gennaio 1942, n. 181, è elevata fino a cifra non superiore a lire 100.000 e, con decorrenza dal 1 luglio 1948, fino a cifra non superiore a lire 500.000 per le famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza e degli ufficiali delle Forze armate di polizia; fino a cifra non superiore a lire 400.000 per quelle da sottufficiali, e fino a cifra non superiore a lire 300.000 per quelle degli agenti delle Forze armate medesime. Ai fini della determinazione delle elargizioni suddette sarà tenuto conto delle situazioni delle famiglie, cui dovranno essere corrisposte. Sono soppresse le parole "e degli appartenenti alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale" contenute nel secondo comma dell'articolo unico della legge 22 gennaio 1942, n. 181". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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