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LEGGE 23 febbraio 1956, n. 116 - Normattiva

LEGGE 23 febbraio 1956, n. 116 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 23 febbraio 1956, n. 116 Norme per la nomina del sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.) direttore del Corpo musicale della Marina militare. (GU n.69 del 23-03-1956) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 7-4-1956 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico La nomina del sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi direttore del Corpo musicale 6 conferita in seguito a concorso per titoli e per esame. Al concorso predetto possono essere ammessi i cittadini italiani che abbiano compiuto il venticinquesimo e non superato il trentottesimo anno di età e siano in possesso dei diplomi di composizione o di strumentazione per banda rilasciati da un Conservatorio musicale governativo o pareggiato. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei candidati che siano impiegati statali di ruolo ovvero ufficiali o sottufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente. I programmi e le modalità delle prove di esame ed i criteri di valutazione dei titoli posseduti dai concorrenti sono stabiliti con decreto dei Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 febbraio 1956 GRONCHI SEGNI - TAVIANI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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