DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1977, n. 116 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua
lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1977, n. 116 ultimo aggiornamento all'atto: 12/07/1980 --> Corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/07/1980) (GU n.103 del 16-04-1977) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-5-1977 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382; Vista la legge 14 aprile 1977, n. 112; Visti gli accordi per il triennio contrattuale 1976-78 intervenuti il 5 gennaio 1977 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e quelli sottoscritti il 19 gennaio 1977 dall'Intesa delle organizzazioni sindacali autonome e dalla DIRSTAT ed il 27 gennaio 1977 dalla CISNAL; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per le finanze, per la pubblica istruzione, per i trasporti e per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta: Art. 1 Alle categorie di personale sottoelencato, escluso il personale dirigente dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed i professori universitari, salvo quanto in particolare disposto con i successivi articoli 2 e 3, è corrisposta, con la decorrenza a fianco segnata, una somma di lire 10.000 mensili, elevata a L. 25.000 con effetto dal 1° febbraio 1977:
- a)dal 1 gennaio 1976: impiegati civili di ruolo e non di ruolo ed operai dello Stato provvisti dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, compreso quello di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 259; personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649; ricercatori e dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità; ricercatori e sperimentatori degli istituti sperimentali talassografici e direttori, direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria; ricercatori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria;
- b)dal 1° giugno 1976: personale insegnante e non insegnante della scuola di ogni ordine e grado e quello cui compete lo stesso trattamento economico dei docenti;
- c)dal 1° luglio 1976: personale dipendente dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. L'importo della tredicesima mensilità relativa agli anni 1976 e 1977 per le categorie di personale ammesse al beneficio di cui al precedente comma è integrato di L. 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il 1977. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi