alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1950, n. 117 Norme per l'esercizio della facoltà del Ministero dei trasporti di assegnare in uso o cedere in proprietà gli autoveicoli di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 118, a coloro che sono stati spossessati dei loro automezzi a causa di eventi bellici. (GU n.81 del 06-04-1950) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 7-4-1950 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1915, n. 49; Visto il decreto legislativo Presidenziale 22 gennaio 1948, n. 118; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: Art. 1 Chi è stato spossessato del proprio autoveicolo a causa di eventi bellici, per ottenere dal Ministero dei trasporti l'assegnazione in uso o la cessione in proprietà di un autoveicolo soggetto a recupero ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 1945, n. 49 e del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 118, deve presentare all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione risiede, ovvero alla Sezione di esso nel caso in cui risieda nella relativa circoscrizione, domanda corredata dei seguenti documenti: 1) certificato di residenza; 2) estratto generale cronologico dei Pubblico Registro Automobilistico relativo all'autodromo del quale è stato spossessato; 3) certificato della competente Intendenza di finanza comprovante che in dipendenza dello spossessamento non gli è stato corrisposto alcun indennizzo per danno di guerra; 4) atto notorio dal quale risulti che l'autoveicolo è stato asportato o requisito senza corresponsione di indennità da parte delle truppe germaniche o delle forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana, ovvero è stato asportato da parte delle truppe alleate. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.