o clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 1948, n. 118 ultimo aggiornamento all'atto: 06/02/1953 --> Norme integrative al decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49, concernente il recupero e la utilizzazione di autoveicoli e relitti relativi a materiali abbandonati o illegittimamente detenuti. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/02/1953) (GU n.63 del 15-03-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 30-3-1948 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'interno, per la grazia e giustizia e per la difesa; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 gennaio 1948: Art. 1 Chiunque detiene autoveicoli o loro parti individuabili soggetti a recupero ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49, deve farne denuncia nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio ed all'Autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza. La denuncia esclude a carico dei detentori l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49. Essa è condizione indispensabile per ottenere l'assegnazione in uso o la cessione in proprietà degli autoveicoli o delle loro parti individuabili. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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