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DECRETO-LEGGE 18 marzo 1952, n. 118 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 18 marzo 1952, n. 118 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca

qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 18 marzo 1952, n. 118 ultimo aggiornamento all'atto: 17/05/1952 --> Ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino. note: Decreto-Legge convertito dalla L. 15 maggio 1952, n. 457 (in G.U. 17/05/1952, n.115). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/1952) (GU n.67 del 18-03-1952) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 18-3-1952 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione; Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924; e le successive modificazioni; Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione di liquori, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n 331; Ritenuta la necessità e l'urgenza di ripristinare temporaneamente le agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino concesse con l'art. 3 del precitato decreto-legge; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1 Allo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore, del presente decreto fino al 30 settembre 1952, dalla distillazione di vini genuini, di qualsiasi gradazione, anche se acescenti o lievemente alterati, tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, e che venga depositato in magazzini fiduciari dai quali venga estratto dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi, è accordato un l'abbuono di imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione, nella misura del 70%. Gli anni di giacenza obbligatoria decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di introduzione delle singole partite di spirito nei magazzini fiduciari. Il trattamento del presente articolo può applicarsi, a richiesta del fabbricante, anche all'acquavite di vino che sarà prodotta nel periodo di tempo sopra indicato, e che risponda ai requisiti e alle altre condizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 38 aprile 1950, n. 142, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331. In nessun caso, neppure con il pagamento dell'intera imposta, lo spirito di vino e l'acquavite oggetto del presente articolo possono essere estratti per il consumo in misura superiore al 25% per anno. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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