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LEGGE 29 marzo 1976, n. 118 - Normattiva

LEGGE 29 marzo 1976, n. 118 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 29 marzo 1976, n. 118 Modifiche all'articolo 23 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione. (GU n.104 del 21-04-1976) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 6-5-1976 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il punto 6) della lettera H della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre, 1964, n. 1350, punto aggiunto con l'articolo 23 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, è sostituito dal seguente: "6) destinati, senza subire trasformazione, ad essere impiegati, in usi diversi dalla combustione o dalla lubrificazione, nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche e per la realizzazione dei processi di lavorazione o per assicurare il funzionamento degli impianti delle officine del gas di città, delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa, nonché per la realizzazione dei processi di lavorazione di cui ai precedenti punti 2), 4) e 5), e per assicurare il funzionamento dei relativi impianti. Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi residuati". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 marzo 1976 LEONE MORO - STAMMATI - DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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