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DECRETO 25 marzo 1988, n. 118 - Normattiva

DECRETO 25 marzo 1988, n. 118 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DECRETO 25 marzo 1988, n. 118 Misure di attuazione per la corresponsione dell'aiuto comunitario alla produzione di determinate varietà di riso indica. note: Entrata in vigore del decreto: 16/04/1988 (GU n.88 del 15-04-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 16-4-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1418/76 del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, modificato da ultimo dal regolamento CEE della commissione n. 3990/87 del 23 dicembre 1987, ed in particolare l'art. 8-bis, che ha istituito un aiuto alla produzione di determinate varietà di riso del tipo o profilo indica; Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 3878/87, del 18 dicembre 1987, relativo all'aiuto alla produzione di determinate varietà di riso; Visto il regolamento CEE della commissione n. 675/88 del 15 marzo 1988, relativo alle modalità concernenti l'aiuto alla produzione per determinate varietà di riso; Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato di agire, sino a quando non sarà diversamente disposto, quale organismo di intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune del mercato del riso; Ravvisata l'esigenza di emanare le disposizioni applicative, integrative delle norme comunitarie, per l'erogazione dell'aiuto alla produzione di cui all'art. 8- bis del regolamento CEE del Consiglio n. 1418/76, sopramenzionato; Decreta: Art. 1 Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle norme citate in premessa, relative al regime dell'aiuto concesso, ai sensi dell'art 8- bis del regolamento CEE n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, alla produzione di determinate varietà di riso di tipo o profilo indica, si osservano le disposizioni del presente decreto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Per il testo dell'art. 8- bis del regolamento CEE n. 1418/76 si veda la nota all'art.

  1. - Il D.M. 27 ottobre 1967 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 9 dicembre
  2. Nota all'art. 1: L'art. 8- bis del regolamento CEE del Consiglio n. 1418/76 del 21 giugno 1976, nella stesura vigente a seguito dell'adozione dei regolamenti CEE n. 1907/87 e n. 3877/87 così recita: "
  3. È istituito un aiuto alla produzione di determinate varietà di riso del tipo o profilo indica, coltivate nelle zone comunitarie nelle quali il riso del tipo japonica costituisce una parte tradizionale e consistente della produzione risicola.
  4. L'importo dell'aiuto è fissato per ettaro di superficie su cui siano state effettuate le operazioni di semina e di raccolto. L'aiuto è erogato limitatamente a talune varietà di riso del tipo o profilo indica da precisare. L'aiuto è concesso per cinque anni, per la prima volta per il riso seminato nella campagna 1987-
  5. L'importo dell'aiuto è stabilito secondo la procedura prevista all'art. 43, paragrafo 2 del trattato.
  6. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della commissione, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo, con particolare riferimento alle zone di produzione di cui al paragrafo 1, nonché le caratteristiche morfologiche del riso ammesso a beneficiare dell'aiuto.
  7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'art. 27". articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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