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LEGGE 30 marzo 1981, n. 119 - Normattiva

LEGGE 30 marzo 1981, n. 119 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 30 marzo 1981, n. 119 ultimo aggiornamento all'atto: 18/07/2020 --> Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020) (GU n.97 del 08-04-1981 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli (Disposizioni in materia fiscale). 1 2agg.1 orig. 3orig. (Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria). 4 (Disposizioni in materia di opere pubbliche). 5 6 7orig. 8 (Disposizioni per il Mezzogiorno). 9 10 11 12 13 14 15 16 (Disposizioni in materia di costituzione, equipaggiamento e addestramento di reparti operativi mobili delle forze armate per ilconcorso alla protezione civile e il soccorso delle popolazionicolpite, in Italia e all'estero, da calamita). 17 (Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione giudiziaria e penitenziaria). 18 19agg.2 agg.1 orig. 20 (Disposizioni in materia di previdenza e di occupazione). 21 22 23 24 (Disposizioni in materia di risparmio dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti rinnovabili). 25 (Disposizioni in materia di agevolazioni creditizie all'artigianato). 26 (Disposizioni in materia di Mediocredito centrale). 27 (Disposizioni in materia di agricoltura). 28 (Azienda autonoma di assistenza al volo). 29 (Disposizioni in materia sanitaria). 30 (Borse di studio). 31 (Commissione tecnica per la spesa pubblica). 32agg.1 orig. (Disposizioni di carattere finanziario). 33 34 35orig. 36 37 38agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 39orig. 40agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 41 42 43 44 Allegati Tabella A Tabella A Tabella B Tabella B Tabella C Tabella C Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 23-4-1981 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 In deroga all'articolo 1, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i pensionati che percepiscono soltanto redditi da pensione erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, o da altro ente pubblico, sono esonerati anche dall'obbligo della presentazione del certificato di cui al primo comma dell'articolo 3 dello stesso decreto. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (21)

Pronuncia 307/1983 §/Art 1981/119

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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.