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LEGGE 31 marzo 1982, n. 119 - Normattiva

LEGGE 31 marzo 1982, n. 119 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 31 marzo 1982, n. 119 ultimo aggiornamento all'atto: 11/04/1984 --> Modificazioni ed integrazioni al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/04/1984) (GU n.90 del 01-04-1982) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2orig. 3 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-4-1982 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, come sostituito dall'articolo unico della legge di conversione, è sostituito dal seguente: "Le imprese di cui al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, sono soggette alla procedura di amministrazione straordinaria, con esclusione del fallimento, qualora abbiano, da almeno un anno, un numero di addetti, compresi quelli ammessi all'integrazione dei guadagni ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e successive integrazioni e modificazioni, non inferiore a trecento, e presentino una esposizione debitoria, verso aziende di credito, istituti speciali di credito, istituti di previdenza e di assistenza sociale non inferiore a trentacinque miliardi di lire, di cui almeno uno per finanziamenti assistiti dal contributo dello Stato, e superiore a cinque volte il capitale versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato. Il limite dimensionale relativo all'esposizione debitoria è aggiornato al 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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