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LEGGE 3 febbraio 1965, n. 12 - Normattiva

LEGGE 3 febbraio 1965, n. 12 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 3 febbraio 1965, n. 12 Definizione delle questioni derivanti dalle sentenze emesse dal Collegio arbitrale di cui al punto 5) degli Scambi di Note italo-francesi, effettuati a Parigi il 2 febbraio 1951 e resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 1771. (GU n.38 del 13-02-1965) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 14-2-1965 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Nei casi in cui il Collegio arbitrale di cui al punto 5) degli Scambi di Note fra l'Italia e la Francia, relativi ai beni italiani in Tunisia, effettuati a Parigi il 2 febbraio 1951 e resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 1771, abbia dichiarati illegittimi i provvedimenti di liquidazione e confisca adottati dalle autorità francesi in Tunisia a carico di cittadini italiani, questi ultimi, qualora, ai sensi del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, abbiano beneficiato di un provvedimento di indennizzo, potranno chiederne l'annullamento, e, in esecuzione del lodo arbitrale, richiedere l'attribuzione delle somme loro riconosciute dal lodo stesso, nonché la reintegrazione del complesso dei beni provenienti dal Servizio liquidazioni francese, ed attualmente in possesso del Governo italiano, nello stato in cui i beni stessi si trovano, previo rilascio di quietanza liberatoria per quanto attiene alla gestione italiana del complesso di tali beni, La facoltà concessa con le disposizioni di cui al presente articolo è estesa anche ai patrimoni indicati al punto 1) degli Scambi di Note italo-francesi sopra citati. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (1)

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