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LEGGE 31 gennaio 1986, n. 12 - Normattiva

LEGGE 31 gennaio 1986, n. 12 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 31 gennaio 1986, n. 12 Proroga della durata della commissione parlamentare sul fenomeno della mafia. (GU n.27 del 03-02-1986) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 3-2-1986 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo, unico La durata della commissione parlamentare di cui al primo comma dell'articolo 32 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è prorogata per l'intero periodo della IX Legislatura. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati provvedono a nominarci membri della commissione nel rispetto delle norme previste dall'articolo 33 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 gennaio 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Nota all'articolo unico: L'art. 32 della legge n. 646/1982, recante disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575, nonché istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, prevede l'istituzione per la durata di tre anni di una commissione parlamentare con il compito di: 1) verificare l'attuazione della presente legge e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, in riferimento al fenomeno mafioso e alle sue connessioni; 2) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, anche in relazione ai mutamenti del fenomeno mafioso, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più incisiva l'iniziativa dello Stato; 3) riferire al Parlamento ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente. nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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