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LEGGE 20 gennaio 2016, n. 12 - Normattiva

LEGGE 20 gennaio 2016, n. 12 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 20 gennaio 2016, n. 12 ultimo aggiornamento all'atto: 27/02/2023 --> Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva. (16G00016) note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023) (GU n.25 del 01-02-2016) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 28-2-2023 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 6 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo Art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36

(1)
(4)(
(6)) -------------- AGGIORNAMENTO
(1)Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023". --------------- AGGIORNAMENTO
(4)Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022". --------------- AGGIORNAMENTO
(6)Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024". nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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