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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1979, n. 120 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1979, n. 120 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di vis

ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1979, n. 120 Autorizzazione al Fondo di assistenza per i finanzieri, alla Cassa ufficiali ed al Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della guardia di finanza ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e la difesa in giudizio. (GU n.104 del 13-04-1979) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 28-4-1979 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, e successive modificazioni, che agli articoli 23 e 33 ha istituito, rispettivamente, il Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri e la Cassa ufficiali della guardia di finanza; Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e successive modificazioni, che ha istituito il Fondo di assistenza per i finanzieri; Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento della Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889; Considerata la opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio del Fondo di assistenza per i finanzieri, della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della guardia di finanza; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e del tesoro; Decreta: L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, del Fondo di assistenza per i finanzieri, della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della guardia di finanza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 febbraio 1979 PERTINI ANDREOTTI - MALFATTI - BONIFACIO - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1979 Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 8 nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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