izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1983, n. 120 Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato. (GU n.110 del 22-04-1983 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 Allegati Allegato 1 Allegato 1 Allegato 2 Allegato 2 Allegato 3 Allegato 3 Allegato 4 Allegato 4 Allegato 5 Allegato 5 Allegato 6 Allegato 6 Allegato 7 Allegato 7 Allegato 8 Allegato 8 Allegato 9 Allegato 9 Allegato 10 Allegato 10 Allegato 11 Allegato 11 Allegato 12 Allegato 12 Allegato 13 Allegato 13 Allegato 14 Allegato 14 Allegato 15 Allegato 15 Allegato 16 Allegato 16 Allegato 17 Allegato 17 Allegato 18 Allegato 18 Allegato 19 Allegato 19 Allegato 20 Allegato 20 Allegato 21 Allegato 21 Allegato 22 Allegato 22 Allegato 23 Allegato 23 Allegato 24 Allegato 24 Allegato 25 Allegato 25 Allegato 26 Allegato 26 Allegato 27 Allegato 27 Allegato 28 Allegato 28 Allegato 29 Allegato 29 Allegato 30 Allegato 30 Allegato 31 Allegato 31 Allegato 32 Allegato 32 Allegato 33 Allegato 33 Allegato 34 Allegato 34 Allegato 35 Allegato 35 Allegato 36 Allegato 36 Allegato 37 Allegato 37 Allegato 38 Allegato 38 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 7-5-1983 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni; Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456; Su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Sentito il comitato interministeriale dei prezzi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 26 marzo 1983; Decreta: Art. 1 Con decorrenza 1 maggio 1983 alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le basi chilometriche delle tariffe n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 sono sostituite da quelle riportate nella tabella figurante nell'allegato n. 1 al presente decreto; 2) le basi chilometriche ed i diritti fissi della tariffa n. 1-bis sono sostituiti da quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 2 al presente decreto; 3) i prezzi della tariffa n. 15 sono sostituiti da quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 3 al presente decreto; 4) le basi chilometriche, i diritti fissi e i prezzi della tariffa n. 21 sono sostituiti da quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 4 al presente decreto; 5) le basi chilometriche ed i diritti fissi della tariffa n. 21-bis sono sostituiti da quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 5 al presente decreto; 6) le basi chilometriche ed i diritti fissi delle tariffe n. 22 e n. 23 sono sostituiti da quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 6 al presente decreto; 7) i prezzi della tariffa n. 25 per biglietti chilometrici sono fissati in L. 188.000 e in L. 105.000 rispettivamente per la prima e la seconda classe; 8) i diritti speciali, le tasse accessorie e i depositi cauzionali di cui all'allegato n. 1 alle predette "Condizioni e Tariffe" sono sostituiti da quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 7 al presente decreto; 9) le tasse, le soprattasse ed i diritti, anche accessori, di ogni genere figuranti nel testo delle predette "Condizioni e Tariffe" sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato n. 8 al presente decreto; 10) i prezzi minimi per viaggiatori, sia per adulti sia per ragazzi, e per qualsiasi tariffa, salvo quella n. 14, sono fissati in L. 600 per la prima e L. 500 per la seconda classe. Fanno eccezione i prezzi minimi delle tariffe per biglietti di abbonamento che sono fissati in L. 1.800 per la prima e in L. 1.200 per la seconda classe; 11) il prezzo dell'abbonamento speciale valido per il servizio urbano di Roma, previsto all'articolo 43 par. 11, è fissato in L. 6.000; 12) il secondo capoverso dell'articolo 19 par. 1 è modificato come segue: "Agli effetti della tassazione dei trasporti, le distanze si computano come segue: a) da 1 a 100 km, di cinque in cinque chilometri (calcolando per chilometri 5 le distanze da 1 a 5, per chilometri 10 le distanze da 6 a 10 e così di seguito); b) da 101 a 350 km, di dieci in dieci chilometri (calcolando per chilometri 110 le distanze da 101 a 110, per chilometri 120 le distanze da 111 a 120, e così di seguito); c) da 351 a 700 km, di venticinque in venticinque chilometri (calcolando per chilometri 375 le distanze da 351 a 375, per chilometri 400 le distanze da 376 a 400 e così di seguito); d) da 701 a 1000 km di cinquanta in cinquanta chilometri (calcolando per chilometri 750 le distanze da 701 a 750, per chilometri 800 le distanze da 751 a 800, e così di seguito); e) da 1001 e oltre, di cento in cento chilometri (calcolando per chilometri 1100 le distanze da 1001 a 1100, per chilometri 1200 le distanze da 1101 a 1200, e così di seguito)". 13) il quinto ed il sesto alinea dell'art. 47 sono modificati come segue: "Gli abbonamenti settimanali si rilasciato solo per la seconda classe e per percorsi non eccedenti 150 km. Essi valgono per viaggiare soltanto con treni locali, se di percorrenza fino a 50 km e con determinati treni diretti stabiliti dagli uffici commerciali e del traffico competenti, se di percorrenza superiore. Gli abbonamenti festivi si rilasciano solo per la seconda classe e per percorsi fino a 200 km. Essi sono validi per viaggiare anche con i treni diretti, qualunque sia la percorrenza". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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