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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1997, n. 120 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1997, n. 120 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1997, n. 120 Regolamento recante modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, concernente i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza. note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-1997 (GU n.106 del 09-05-1997) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 24-5-1997 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 10 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza; Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, riguardante i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, concernente i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza; Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato che, al fine di consentire un completo ed obiettivo giudizio su tutte le qualità del valutando, appare opportuno che l'autorità compilatrice della documentazione caratteristica disponga di esaurienti elementi di informazione, forniti dall'autorità che impiega direttamente l'ufficiale, non limitati ai soli aspetti tecnici; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 1997; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro del tesoro; Emana il seguente regolamento: Art. 1

  1. Il terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repupplica 13 febbraio 1967, n. 429, è sostituito dal seguente: "Gli elementi di informazione di cui al primo comma sono limitati agli aspetti tecnici, quelli di cui al secondo comma sono riferiti anche alle qualità fisiche, morali e di carattere, culturali ed intellettuali, professionali e militari del giudicando; qualora il militare dipenda da autorità civile il riferimento alle qualità militari è omesso. Gli elementi di informazione non contengono qualifiche.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 aprile 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Andreatta, Ministro della difesa Ciampi, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1997 Atti di Governo, registro n. 107, foglio n. 10 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 87, quinto comma, della Costituzione è il seguente: "Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti". - Il testo dell'art. 10, della legge n. 189/1959 (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza), è il seguente: "Art.
  2. - Ai militari del Corpo della Guardia di finanza si applicano il regolamento di disciplina militare per l'Esercito e le legge penale militare. Ad essi si applicano altresì le disposizioni sulle licenze, sui documenti caratteristici e matricolari e quelle concernenti gli accertamenti medicolegali valevoli per l'Esercito - Arma dei carabinieri - con le varianti eventualmente necessarie". - Il D.P.R. n. 429/1967, reca: "Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza". - I commi 1 e 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), sono i seguenti: "Art. 17 (Regolamenti). -
  3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2.-
  4. (Omissis).
  5. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.". Nota all'art. 1: - Il terzo comma dell'art. 4 del D.P.R. n. 429/1967 (Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza) così recitava: "Gli elementi di informazione di cui ai precedenti commi sono limitati agli aspetti tecnici e non contengono qualifiche". nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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