ca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 15 ottobre 2013, n. 120 ultimo aggiornamento all'atto: 24/04/2014 --> Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonchè in materia di immigrazione. (13G00164) note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/10/2013 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2013, n. 137 (in G.U. 14/12/2013, n. 293). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2014) (GU n.242 del 15-10-2013 - Suppl. Ordinario n. 70) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2agg.1 orig. 2 bisorig. 3orig. 4 Allegati Tabelle Tabella A(parte 1) Tabella A(parte 2) Tabella A(parte 3) Tabella A(parte 4) Tabella A(parte 5) Tabella Borig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 15-12-2013 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, considerata la particolare congiuntura economica, di adottare misure finalizzate al riequilibrio della finanza pubblica in conformità ai parametri fissati dall'Unione europea, nonché di introdurre ulteriori misure in materia di finanza locale; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di immigrazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2013; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni in materia di immigrazione 1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2013. 2. Al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale è istituito per le esigenze del Ministero dell'interno nel relativo stato di previsione un Fondo, con la dotazione finanziaria di euro 190 milioni per l'anno 2013, la cui ripartizione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze ((, anche tenendo conto delle esigenze connesse all'accoglienza sul territorio nazionale di donne straniere in stato di gravidanza, nonché di quelle concernenti i comuni maggiormente esposti all'afflusso di stranieri, con particolare riguardo al comune di Lampedusa e Linosa)) . ((2-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, entro il 31 marzo 2014 il Ministro dell'interno presenta una relazione alle Camere per illustrare lo stato di utilizzo e gli effettivi impieghi sia delle risorse assegnate ai sensi del comma 2 del presente articolo, sia di quelle assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119)) 3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, non utilizzate nell'esercizio possono esserlo in quello successivo. 4. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 210 milioni di euro nell'anno 2013, si provvede:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.