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DECRETO-LEGGE 20 giugno 2002, n. 121 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 20 giugno 2002, n. 121 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc

a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 20 giugno 2002, n. 121 ultimo aggiornamento all'atto: 14/09/2020 --> Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale. note: Entrata in vigore del decreto: 22-6-2002.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 168 (in G.U. 06/08/2002, n.183). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020) (GU n.144 del 21-06-2002) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3orig. 4agg.2 agg.1 orig. 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 7-8-2002 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la sicurezza nella circolazione stradale, in considerazione dell'ormai iniziato esodo estivo e dell'incremento considerevole dei veicoli su strade ed autostrade; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 ((

  1. Le disposizioni degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: "1-ter. Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d'ingombro".
  4. L'articolo 12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, è abrogato)) articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (8)

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