← Italia

DECRETO 14 giugno 2010, n. 121 - Normattiva

DECRETO 14 giugno 2010, n. 121 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 14 giugno 2010, n. 121 Regolamento di attuazione della direttiva 2009/26/CE della Commissione del 6 aprile 2009, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio in materia di equipaggiamento marittimo, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n.

  1. (10G0141) note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2010 (GU n.175 del 29-07-2010 - Suppl. Ordinario n. 172) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 13-8-2010 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo» e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 18 concernente l'adozione di modifiche di aggiornamento resesi necessarie in attuazione di nuovi provvedimenti comunitari; Vista la direttiva 2009/26 della Commissione adottata in data 6 aprile 2009 che apporta modifiche alla direttiva 96/98/CE del Consiglio, aggiornando gli strumenti internazionali di riferimento nonché l'elenco dell'equipaggiamento inserito nell'allegato A; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi in data 10 maggio 2010; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 23503 del 27 maggio 2010; Adotta il seguente regolamento: Art. 1
  2. L'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, è sostituito dall'allegato al presente regolamento. Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, S.O. «Art.
  3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, recate «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1999, n. 263, S.O. «Art. 18 (Modifica e aggiornamento). -
  4. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dell'ambiente, delle comunicazioni e dell'interno, per le materie di rispettiva competenza, sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modifiche del presente regolamento, che si rendono necessarie in attuazione di nuove direttive comunitarie in materia, che concernono: a) l'aggiornamento in dipendenza di successivi emendamenti degli strumenti internazionali; b) l'aggiornamento dell'allegato A, sia per l'inserimento di nuovi equipaggiamenti che per il trasferimento di equipaggiamenti fra gli allegati A.1 e A.2; c) l'aggiunta nell'allegato A.1 della possibilità di esecuzione di ulteriori moduli nella procedura di valutazione della conformità, per gli equipaggiamenti indicati nello stesso allegato; d) l'aggiunta di altri organismi nella definizione di «norme di prova» di cui all'art. 1, lettera q).». articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.