Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 20 febbraio 1950, n. 122 Norme per gli ufficiali che hanno frequentato il 15°, 16° e 17° corso superiore tecnico di artiglieria. (GU n.83 del 08-04-1950) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 23-4-1950 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 In deroga a quanto stabilito dall'art. 16 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, al servizio tecnico di artiglieria sono assegnati, con le norme e nei limiti di cui al successivo art. 4, anche i maggiori delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria che abbiano compiuto con successo il 15° e il 16° corso superiore tecnico di artiglieria, svoltisi, rispettivamente, durante gli anni 1941-42-43 e 1942-43. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.