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LEGGE 27 marzo 1987, n. 122 - Normattiva

LEGGE 27 marzo 1987, n. 122 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 27 marzo 1987, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 11, recante misure urgenti a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese. (GU n.73 del 28-03-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 28-3-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1

  1. Il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 11, recante misure urgenti a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, è convertito in legge con la seguente modificazione: L'articolo 2 è soppresso.
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 novembre 1986, n.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 marzo 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: ROGNONI AVVERTENZA: Il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 11, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 21 del 27 gennaio
  4. Non si procederà alla pubblicazione del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione in quanto la legge stessa, qui pubblicata, sopprime unicamente l'articolo
  5. NOTE Nota all'art. 1, comma 2: Il D.L. 25 novembre 1986, n. 779, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (v. comunicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 1987) aveva lo stesso titolo del decreto convertito dalla presente legge. nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.