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LEGGE 10 aprile 1991, n. 123 - Normattiva

LEGGE 10 aprile 1991, n. 123 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 10 aprile 1991, n. 123 Modifica e integrazione alla legge 5 giugno 1850, n. 1037, concernente la disciplina degli acquisti dei corpi morali. note: Entrata in vigore della legge: 28/4/1991 (GU n.87 del 13-04-1991) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 28-4-1991 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. All'articolo unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Le norme della presente legge non si applicano alle regioni ed alle province autonome. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, benchè privi di autorizzazione governativa". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 aprile 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI N O T E AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dell'articolo unico della legge n. 1037/1850 (Disciplina degli acquisti dei corpi morali), come modificata dalla presente legge, è il seguente: "Articolo unico. - Gli stabilimenti o corpi morali, siano ecclesiastici o laicali, non possono acquistare beni stabili senza essere a ciò autorizzati con regio decreto previo il parere del Consiglio di Stato. Le donazioni fra vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore non avranno effetto se essi non saranno nello stesso modo autorizzati ad accettarle. Le norme della presente legge non si applicano alle regioni ed alle province autonome. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, benchè privi di autorizzazione governativa". nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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