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LEGGE 11 febbraio 1992, n. 124 - Normattiva

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 124 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 11 febbraio 1992, n. 124 Interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, in materia di procedure per le espropriazioni delle aree destinate alla Seconda università di Roma. note: Entrata in vigore della legge: 20/02/1992 (GU n.41 del 19-02-1992) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 20-2-1992 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1

  1. L'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute per il compimento delle espropriazioni e per l'esecuzione dell'opera si applicano anche alle espropriazioni già disposte sulla base della legge 22 novembre 1972, n.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA: Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi quì trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 122/1979 (Realizzazione della seconda Università di Roma e istituzione delle Università statali della Tuscia e di Cassino) è il seguente: "Ferma restando la dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 1 e 2, comma primo, della legge 22 novembre 1972, n. 771, i termini per il compimento delle espropriazioni e per l'esecuzione dell'opera sono fissati allo scadere dei dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge". Il termine previsto dal comma di cui sopra è stato differito al 18 aprile 1995 dall'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n.
  3. - La legge n. 771/1972 reca: "Istituzione di una seconda università statale in Roma". Con decreto rettorale 8 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1992, è stata modificata la denominazione dell'università in "Università degli studi di Roma 'Tor Vergatà". nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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