icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DECRETO 11 marzo 1988, n. 125 Diminuzione della percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo e della percentuale del contributo di solidarietà dovuti dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri. note: Entrata in vigore del decreto: 04/05/1988 (GU n.91 del 19-04-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 4-5-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, che prevede, fra l'altro, la possibilità di diminuire, ogni due anni, la percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo a carico degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri di cui all'art. 10, primo comma, lettera a), della predetta legge, nonché la percentuale del contributo di solidarietà, di cui allo stesso art. 10, sesto comma, quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualità delle pensioni erogate; Esaminata la delibera n. 667 del 18/19 dicembre 1986 con la quale il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri ha chiesto la diminuzione delle predette percentuali rispettivamente dal 10 al 7 per cento e dal 3 al 2,10 per cento; Considerato che nell'esercizio finanziario 1986 si sono entrambi verificati i due presupposti alternativamente previsti dall'art. 13, primo comma, della legge n. 773/82 per la diminuzione delle percentuali sopraindicate; Viste le condizioni tecnico-finanziarie della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri; Ritenuto opportuno accogliere la richiesta dalla Cassa stessa; Decreta: Con effetto dal 1› gennaio 1988, la percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 10, primo comma, lettera a), della legge 20 ottobre 1982, n. 773, dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri, è diminuita dal 10 al 7 per cento. Con effetto dalla stessa data la percentuale del contributo di solidarietà di cui all'art. 10, sesto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è diminuita dal 3 al 2,10 per cento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 11 marzo 1988 p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale FOTI Il Ministro del tesoro AMATO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: La legge 20 ottobre 1982, n. 773, concerne la riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri. Si trascrive il testo del primo e del sesto comma dell'art. 10, nonché il testo dell'intero art. 13. "Art. 10 (Contributo soggettivo). - Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.