LEGGE 24 aprile 1993, n. 125 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri
cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 24 aprile 1993, n. 125 Validità del servizio prestato dai magistrati ordinari trattenuti in servizio oltre il settantesimo anno di età. note: Entrata in vigore della legge: 29/04/1993 (GU n.98 del 28-04-1993) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 29-4-1993 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1
- Restano validi gli atti compiuti e le attività poste in essere dai magistrati ordinari trattenuti in servizio oltre il settantesimo anno di età ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1 del decreto- legge 1› febbraio 1992, n. 46, e degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, dei decreti-legge 4 marzo 1992, n. 205, e 30 aprile 1992, n.
- Sono validi a tutti gli effetti economici i periodi di servizio prestati oltre il settantesimo anno dai magistrati ordinari di cui al comma
- Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il D.L. n. 46/1992, recante: "Permanenza in servizio dei magistrati", non è stato convertito in legge in quanto sostituito dal D.L. n. 205/1992 (per il titolo v. nota seguente). Si riporta il testo del relativo art. 1: "Art.
- - Nell'art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: 'I magistrati sono trattenuti in servizio fino al compimento del settantaduesimo anno di età, purché comunichino il loro consenso al Consiglio superiore della magistratura almeno sei mesi prima del compimento del settantesimo annò". - I DD.LL. n. 205/1992 e n. 275/1992, recanti entrambi: "Permanenza in servizio dei magistrati oltre il settantesimo anno di età", non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i comunicati di decadenza sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 275/1992 e n. 156/1992). Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 2 e del comma 1 dell'art. 3 dei suddetti DD.LL.: D.L. n. 205/1992: "Art. 2, comma
- - Il Consiglio superiore provvede alla conferma della destinazione presso l'ufficio giudiziario ove l'interessato già esercita le funzioni o, se si tratta di magistrato che esplica funzioni non collegiali, alla destinazione presso un ufficio collegiale, in soprannumero sui relativi organici, con decorrenza dal settantesimo anno di età". "Art. 3, comma
- - Dopo l'art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è aggiunto il seguente: 'Art. 5-bis (Trattenimento in servizio). - I magistrati titolari di uffici direttivi che cessano dalle funzioni per il compimento del settantesimo anno di età sono trattenuti in servizio, con il loro consenso, fino alla immissione in possesso del nuovo titolare e comunque per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dal compimento del settantesimo anno. Il consenso deve essere comunicato al Consiglio superiore della magistratura almeno due mesi prima del compimento del settantesimo anno di età'". D.L. n. 275/1992: "Art. 2, comma
- - Il Consiglio superiore provvede alla conferma della destinazione presso l'ufficio giudiziario ove l'interessato già esercita le funzioni. Se si tratta di magistrato che esplica funzioni non collegiali, il Consiglio superiore provvede, con la procedura dei tramutamenti, alla destinazione presso un ufficio collegiale, in soprannumero sui relativi organici e con decorrenza dal settantesimo anno di età". "Art. 3, comma
- - Dopo l'art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è aggiunto il seguente: 'Art. 5-bis (Trattenimento in servizio). - I magistrati titolari di uffici direttivi che cessano dalle funzioni per il compimento del settantesimo anno di età sono trattenuti in servizio, con il loro consenso, fino alla immissione in possesso del nuovo titolare e comunque per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dal compimento del settantesimo anno. Il consenso deve essere comunicato al Consiglio superiore della magistratura almeno due mesi prima del compimento del settantesimo anno di età'". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi