Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DECRETO 9 gennaio 1996, n. 125 Regolamento concernente modificazioni al codice di identificazione delle apparecchiature terminali senza cordone. note: Entrata in vigore del decreto: 31-3-1996 (GU n.64 del 16-03-1996) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 31-3-1996 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto l'art. 319 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, allegato alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni, adottata a Nairobi il 6 novembre 1982, ratificata con legge 9 maggio 1986, n. 149; Visto l'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 109; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983; Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 2 agosto 1983, con il quale è stata approvata la normativa tecnica per i telefoni senza cordone; Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 24 luglio 1985, relativo alle condizioni per l'utilizzazione dei telefoni senza cordone; Ravvisata la necessità di assegnare altre 256 combinazioni di codice ad altrettante certificazioni di omologazione di apparecchiature terminali senza cordone (cordless), in quanto quelle già previste dal punto 2.6 delle norme tecniche allegate al citato decreto ministeriale 5 luglio 1983 sono in via di esaurimento; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni, adunanza della prima sezione del 18 maggio 1995; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1995; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 3 gennaio 1996; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. Il terzo e il quarto comma del punto 2.6 "Sicurezza nel collegamento tra parte fissa e parte mobile" della norma tecnica per apparecchi telefonici senza cordone, annessa al decreto ministeriale 5 luglio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 2 agosto 1983, sono sostituiti dai seguenti: "Il codice di riconoscimento deve essere composto da 32 bit. Il bit meno significativo deve essere inviato per primo. I primi 8 bit del codice di riconoscimento vengono assegnati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni al costruttore dell'apparecchiatura terminale senza cordone, gli altri 24 bit del codice di riconoscimento rimangono a disposizione del costruttore. Il messaggio per l'invio del codice deve essere costituito da: - 8 bit di sincronismo a livello logico 'zerò; - una pausa corrispondente alla durata di 3 bit; - 32 bit del codice di riconoscimento; - 1 bit a livello logico 'zerò se non segue un'ulteriore informazione ed a livello logico 'unò se segue un'ulteriore informazione; - 1 bit di controllo di parità pari; - eventuali bit di ulteriore informazione". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 319 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973, è così formulato: "Art. 319 (Norme tecniche per gli impianti). - Tutti gli impianti in concessione o altrimenti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche vigenti in materia ed essere costituiti esclusivamente da apparecchiature omologate o autorizzate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni". - La legge n. 109/1991 reca: "Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni". Si trascrive il testo del relativo art. 1: "Art. 1. - 1. Gli abbonati hanno facoltà di approvvigionarsi delle apparecchiature terminali abilitate a comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni direttamente o tramite il gestore del servizio pubblico, ferma restando la competenza di quest'ultimo per la costituzione e gestione delle terminazioni di rete, quali definite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 2. Non sono consentiti l'installazione e l'allacciamento alla rete pubblica di apparecchiature terminali che non risultino omologate ai sensi della normativa in vigore. 3. All'installazione, al collaudo, all'allacciamento e alla manutenzione delle apparecchiature terminali, da eseguire nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia, provvede l'abbonato per mezzo del gestore del servizio pubblico ovvero di imprese titolari di autorizzazione di grado adeguato alla potenzialità e complessità dell'impianto. Le amministrazioni statali possono provvedere alla manutenzione delle apparecchiature terminali anche con personale specializzato alle proprie dipendenze. 4. I materiali e le apparecchiature di telecomunicazione soggetti ad omologazione a norma delle disposizioni vigenti debbono recare impressi in caratteri visibili ed indelebili gli estremi del provvedimento amministrativo di omologazione. 5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e il consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, adotta con proprio particolare:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.