qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 1 luglio 2002, n. 126 ultimo aggiornamento all'atto: 08/08/2002 --> Disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni. note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-2002.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2002, n. 175 (in G.U. 08/08/2002, n.185). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/2002) (GU n.152 del 01-07-2002) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 9-8-2002 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 28 marzo 2001, n. 149, che tra l'altro prevede l'istituzione della difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità; Visto il decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240, recante disposizioni dirette a disciplinare in via transitoria i procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e i procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni di cui all'articolo 336 del codice civile; Considerato che, in attesa di una compiuta disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e per la revisione del procedimento per l'adozione dei provvedimenti indicati nell'articolo 336 del codice civile, ai predetti procedimenti devono continuare ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti; Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare le predette disposizioni transitorie per una tutela effettiva dei diritti del minore e per consentire la regolare prosecuzione dei procedimenti in corso; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 ((
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.