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LEGGE 6 febbraio 1951, n. 127 - Normattiva

LEGGE 6 febbraio 1951, n. 127 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 6 febbraio 1951, n. 127 Trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione. (GU n.61 del 14-03-1951) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 15-3-1951 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Al trattamento spettante in caso di risoluzione del rapporto di impiego del personale a contratto quinquennale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui alla tabella C annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, si provvede:

  1. a)mediante la costituzione di un Fondo di previdenza alimentato dalle seguenti contribuzioni: 1) un contributo mensile a carico dello Stato, pari al dodici per cento dello stipendio, aumentato, a decorrere dal 1 novembre 1948, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni; 2) un contributo mensile a carico del dipendente, pari al cinque per cento dello stipendio, aumentato, a decorrere dal 1 novembre 1948, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni;
  2. b)mediante la concessione di una indennità di licenziamento commisurata ad una mensilità del solo stipendio spettante all'atto della cessazione del servizio per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato. La frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (1)

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