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LEGGE 4 aprile 1977, n. 127 - Normattiva

LEGGE 4 aprile 1977, n. 127 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 4 aprile 1977, n. 127 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E. (GU n.105 del 19-04-1977) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 4-5-1977 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, è sostituito dal seguente: "Hanno diritto al soggiorno permanente nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee già stabiliti o che desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi un'attività indipendente. Tale diritto è altresì riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza:

  1. a)al coniuge ed ai figli di età inferiore agli anni ventuno;
  2. b)agli ascendenti e discendenti delle persone di cui al precedente comma e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico. Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno, la autorità di pubblica sicurezza del luogo ove le persone di cui al primo e secondo comma si stabiliscono, rilascia un documento denominato "carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee", conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per l'interno. Tale documento è valido per tutto il territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data del rilascio ed è automaticamente rinnovabile. Le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica motivate dall'assolvimento di obblighi militari non firmano la validità della carta di soggiorno. La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata ai cittadini di cui al primo comma per il solo fatto che non esercitano più un'attività in seguito ad incapacità temporanea dovuta ad una malattia o ad un infortunio. Alle persone di cui alle lettere
  3. a)e
  4. b)del secondo comma che non siano cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee è rilasciato un documento di soggiorno di validità uguale a quella della carta di soggiorno rilasciata al cittadino della cui famiglia fanno parte. Per il rilascio della carta e del documento di soggiorno, gli interessati possono essere invitati ad esibire il documento in forza del quale sono entrati nel territorio della Repubblica ed a fornire la prova che rientrano nella categoria di persone indicate al primo od al secondo comma del presente articolo. I documenti di soggiorno, nonché i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, concessi ai cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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