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LEGGE 2 aprile 1980, n. 127 - Normattiva

LEGGE 2 aprile 1980, n. 127 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 2 aprile 1980, n. 127 ultimo aggiornamento all'atto: 25/08/1990 --> Soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche e nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali per le ostetriche. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/08/1990) (GU n.101 del 12-04-1980) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3orig. 4orig. 5 6 7 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 12-11-1983 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Soppressione dell'ENPAO e trasferimento della relativa gestione all'ENPAM Fino a quando non sarà provveduto con legge al riordinamento con criteri unitari; dei trattamenti previdenziali delle categorie dei liberi professionisti, e comunque per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento di previdenza delle ostetriche iscritte all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza delle ostetriche (ENPAO) è disciplinato dagli articoli seguenti. Alla scadenza del termine triennale di cui al primo comma, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche (ENPAO) è sciolto e a decorrere dalla data medesima la gestione e il personale ENPAO sono trasferiti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), il quale provvederà alla costituzione di una gestione speciale per le ostetriche. (

(2)) ---------------- AGGIORNAMENTO
(2)Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, ha disposto (con l'art. 4, comma 8) che: "Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127, per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche e per il trasferimento della gestione e del personale dell'Ente stesso all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici è differito al 31 dicembre 1983". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (4)

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