erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 2 aprile 1980, n. 127 ultimo aggiornamento all'atto: 25/08/1990 --> Soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche e nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali per le ostetriche. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/08/1990) (GU n.101 del 12-04-1980) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3orig. 4orig. 5 6 7 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 12-11-1983 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Soppressione dell'ENPAO e trasferimento della relativa gestione all'ENPAM Fino a quando non sarà provveduto con legge al riordinamento con criteri unitari; dei trattamenti previdenziali delle categorie dei liberi professionisti, e comunque per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento di previdenza delle ostetriche iscritte all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza delle ostetriche (ENPAO) è disciplinato dagli articoli seguenti. Alla scadenza del termine triennale di cui al primo comma, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche (ENPAO) è sciolto e a decorrere dalla data medesima la gestione e il personale ENPAO sono trasferiti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), il quale provvederà alla costituzione di una gestione speciale per le ostetriche. (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.