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LEGGE 15 maggio 1997, n. 127 - Normattiva

LEGGE 15 maggio 1997, n. 127 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 15 maggio 1997, n. 127 ultimo aggiornamento all'atto: 29/06/2022 --> Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. note: Entrata in vigore della legge: 18-5-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022) (GU n.113 del 17-05-1997 - Suppl. Ordinario n. 98) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2agg.3 agg.2 agg.1 orig. 3agg.1 orig. 4orig. 5orig. 6agg.1 orig. 7 8 9agg.1 orig. 10orig. 11orig. 12agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 13agg.1 orig. 14 15 16orig. 17agg.23 agg.22 agg.21 agg.20 agg.19 agg.18 agg.17 agg.16 agg.15 agg.14 agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 18-5-1997 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa) 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili. 3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e principi direttivi:

  1. a)eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;
  2. b)ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
  3. c)modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere
  4. a)e b), al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;
  5. d)indicazione esplicita delle norme abrogate. Avvertenza: In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 20 giugno 1997 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (82)

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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.