alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1954, n. 128 Norme e modalità per la ricostruzione della carriera del personale dell'Azienda di Stato per i Servizi telefonici di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 1953, n. 328. (GU n.100 del 03-05-1954) visualizza atto intero nascondi Articoli PARTE PRIMA TITOLO IDisposizioni generali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PARTE SECONDA Norme particolari relative alla ricostruzione di carrieraanteriore al 1 giugno 1948TITOLO IIDisposizioni comuni ai titoli 111, IV, V, VI e VII 10 11 12 13 14 15 TITOLO III Personale proveniente dal gruppo A 16 17 18 TITOLO IV Personale proveniente dal gruppo B 19 20 21 22 23 TITOLO V Personale proveniente dal gruppo C 24 25 26 27 28 29 TITOLO VI Personale proveniente da quello subalterno 30 31 32 TITOLO VII Personale proveniente da quello non di ruolo 33 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 18-5-1954 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 10 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 1953, n. 328; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 La ricostruzione della carriera nei confronti del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 1953, n. 328, si effettua in base alle presenti norme su domanda da presentarsi all'Azienda medesima entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte degli interessati, anche se cessati dal servizio dopo il 31 maggio 1948, o da parte degli aventi causa dei deceduti dopo tale data. Il personale cessato dal servizio nei due mesi successivi all'entrata in vigore, del presente regolamento e gli aventi causa dei dipendenti morti nello stesso periodo potranno presentare la domanda di ricostruzione della carriera entro il termine di sessanta giorni decorrente rispettivamente dalla data di cessazione dal servizio o dalla data di morte dell'avente diritto. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.