ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1962, n. 128 Approvazione del regolamento della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, concernente norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli. (GU n.96 del 12-04-1962) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Regolamento per l'esecuzione della L. 30 dicembre 1960, n. 1676 CAPO I Organi del piano di costruzione e loro funzioni art. 1 art. 2 art. 3 CAPO II Norme di carattere finanziario art. 4 art. 5 art. 6 art. 7 art. 8 art. 9 art. 10 art. 11 art. 12 CAPO III Norme relative alla costruzione e alla gestioneSEZIONE 1ªNorme generali art. 13 art. 14 SEZIONE 2ª Criteri di massima circa i requisiti, l'ampiezza e il costo delle costruzioni art. 15 art. 16 SEZIONE 3ª Lavori eseguiti dagli enti di gestione art. 17 art. 18 art. 19 SEZIONE 5ª Opere eseguite dai lavoratori agricoli art. 20 art. 21 art. 22 art. 23 CAPO IV Norme relative alle assegnazioni art. 24 art. 25 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-4-1962 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 30 dicembre 1960, n. 1670, contenente norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: È approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, contenente norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli. Il regolamento, allegato al presente decreto, sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 febbraio 1962 GRONCHI FANFANI - ZACCAGNINI - TAVIANI - PELLA - SCELBA - RUMOR - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 19. - VILLA articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.